Categorie
PREVIDENZA E SALUTE

Smart working, proroga per lavoratori fragili e con figli under 14

La disposizione normativa, introdotta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Aiuti-bis, si applica anche al settore giornalistico. Tutti i dettagli nella circolare esplicativa predisposta dagli uffici della Fnsi.

Smart working fino a fine anno per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di 14 anni (in questo caso a patto che nel nucleo familiare non vi sia già un genitore che non lavora o che percepisce ammortizzatori sociali). Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Aiuti-bis, diventa efficace la proroga fino al 31 dicembre 2022 del diritto al lavoro agile per queste due tipologie di lavoratori, a condizione che sia compatibile con le mansioni da svolgere. La nuova disposizione normativa si applica anche al settore giornalistico.

Il lavoro agile – regolato con legge del 2017, cui si è fatto gran ricorso, nella formulazione emergenziale, nei mesi della pandemia e del lockdown – non è una diversa tipologia di rapporto di lavoro, «bensì – come ricorda il ministero del Lavoro – una particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato introdotta al fine di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro».

La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Ai lavoratori in modalità “agile” va garantita la parità di trattamento economico con chi svolge la stessa mansione totalmente in presenza.

PER APPROFONDIRE
Tutti i dettagli di interesse per i giornalisti nella circolare esplicativa predisposta dagli uffici della Fnsi allegata in calce.

 Circolare proroga smart working

Categorie
PREVIDENZA E SALUTE

Trattenuta 1% Inps, precisazione della FNSI

Dal primo luglio 2022, le trattenute pensionistiche che i giornalisti dipendenti troveranno sui rispettivi cedolini paga saranno le stesse della generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso l’Inps. Lo precisa la FNSI in merito alla trattenuta dell’1%, recentemente applicata su alcuni cedolini paga, avente la dicitura “contributo aggiuntivo Inps 1%”.

Come noto, lo scorso 1° luglio, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (Inpgi) è stata trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva dell’Ago, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), come previsto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 103. Con effetto dalla medesima data sono pertanto iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Inps) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti anche i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

L’articolo 3-ter del Dl 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura dell’1%, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore dipendente inferiori al 10%, come nel caso dei giornalisti, per i quali si ricorda che il contributo previdenziale a carico del lavoratore è del 9,19%, mentre il 23,81% è a carico del datore di lavoro.

Tenuto conto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2022 in € 48.279,00, l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.023,25, da arrotondare a € 4.023,00. Si precisa al riguardo che, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione, deve essere osservato il criterio della “mensilizzazione”. Ne deriva quindi che il calcolo del contributo deve essere verificato a fine anno, o comunque nel mese di cessazione del rapporto, al fine di procedere ad eventuali operazioni di conguaglio.

Per maggiori dettagli, si invita a consultare la Circolare Inps n. 15 del 28-01-2022 a cui si rimanda integralmente.

Categorie
PREVIDENZA E SALUTE

Da Inpgi a Inps, le istruzioni in materia di pensioni

Con la circolare 92 del 28 luglio 2022, l’Inps ha illustrato la nuova disciplina per il pensionamento dei giornalisti dopo il trasferimento al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell’Istituto nazionale di presidenza sociale, a fare data dal 1° luglio 2022. Due i regimi previsti, a seconda se il diritto alla pensione sia stato perfezionato secondo le regole vigenti all’Inpgi entro il 30 giugno o maturato dopo tale data. Riportiamo di seguito la sintesi delle due situazioni e gli altri approfondimenti pubblicati su InpgiNotizie.it.

Diritto alla pensione perfezionato entro il 30 giugno 2022
I giornalisti che al 30 giugno 2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalla normativa Inpgi conseguono le prestazioni pensionistiche secondo tale normativa, anche dopo tale data. Lo schema di seguito riporta analiticamente i requisiti Inpgi alla data del 30 giugno.

PENSIONE DI VECCHIAIA. Almeno 20 anni di contributi a 67 anni di età. DEROGA DONNE: 60 anni di età con 20 anni di contributi (anche in pro-quota Legge Vigorelli) al 31 dicembre 2016.

PENSIONE DI ANZIANITA’. 62 anni e 5 mesi di età e 40 anni e 5 mesi di contributi Inpgi. DEROGA: 57 anni di età e 35 anni di contributi (anche in pro-quota Legge Vigorelli) al 31 dicembre 2016.

PREPENSIONAMENTO. 62 anni di età (5 anni di anticipo rispetto alla vecchiaia Ago) e 25 anni e 5 mesi di contributi Inpgi. CONDIZIONI: una assunzione ogni 2 prepensionamenti; almeno 3 mesi di Cigs anche non continuativi nel corso dell’intero periodo decretato; divieto di qualsiasi rapporto di lavoro (dipendente, autonomo, collaborazione, cessione del diritto di autore) con la medesima azienda e le altre del Gruppo.

PENSIONE DI INVALIDITA’. Totale e permanente inabilità ad esercitare l’attività professionale giornalistica dipendente. Almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione. Cessazione effettiva dell’attività professionale giornalistica subordinata.

PENSIONE INDIRETTA. Almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

PENSIONE ANTICIPATA FORNERO. Uomini: 42 anni e 10 mesi di contributi. Donne: 41 anni e 10 mesi di contributi. Finestra = 3 mesi.

TOTALIZZAZIONE. Vecchiaia: 66 anni di età e 20 anni di contributi (Finestra = 18 mesi). Anzianità: 41 anni di contributi (Finestra = 21 mesi).

In questi casi, le eventuali pregresse contribuzioni nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell’Inps o nelle altre Gestioni Inps saranno valorizzate nel trattamento pensionistico solo se risulta perfezionato il diritto anche nei rispettivi regimi previdenziali. In caso contrario, sarà liquidata la sola pensione ex Inpgi e per le altre contribuzioni sarà liquidata una prestazione supplementare al perfezionarsi dei requisiti.

PENSIONE AI SUPERSTITI. Per i decessi avvenuti entro il 30 giugno 2022, continua ad applicarsi la normativa Inpgi, sia nelle misure percentuali di reversibilità che nei criteri di ripartizione tra i vari superstiti.

PENSIONE DI INVALIDITA’. I requisiti Inpgi devono essere stati maturati entro il 30 giugno 2022. In questo caso, la domanda può essere presentata all’Inps anche dopo il 1° luglio 2022.

Giornalisti che non hanno perfezionato (secondo la normativa vigente Inpgi) il diritto a pensione entro il 30 giugno 2022
A far data dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti è uniformato a quello degli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell’Inps. Pertanto, i giornalisti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti a tale fondo. Non sono riconosciute, invece, quelle prestazioni per le quali era previsto il perfezionamento del relativo requisito contributivo prima del 1° luglio 2022. Di conseguenza, per i giornalisti non è ammesso il pensionamento con la cosiddetta “Quota 100” e “Opzione donna”, i cui requisiti dovevano essere perfezionati entro il 31 dicembre 2021. Viene, invece, concessa – dal 1° luglio 2022 – la pensione anticipata “Quota 102” (64 anni di età e 38 anni di contribuzione, da perfezionare entro il 31 dicembre 2022). Di seguito la sintesi delle principali novità.

PENSIONE AI SUPERSTITI. Per i decessi successivi al 1° luglio 2022, si applica la disciplina in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria Inps. La pensione di reversibilità è calcolata applicando le aliquote di reversibilità, previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria alla pensione diretta in pagamento (o comunque maturata) al momento del decesso.

PENSIONI DI INVALIDITA’. Dal 1° luglio 2022 i giornalisti possono presentare domanda per conseguire i trattamenti previdenziali d’invalidità in vigore presso l’Inps con decorrenza dal 1° agosto 2022.

QUOTA 102. Dal 1° luglio 2022 i giornalisti che perfezionano 64 anni di età e 38 anni di contribuzione possono accedere alla pensione anticipata. Per i lavoratori con contribuzione al 31 dicembre 1995 deve essere verificata la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia.

PREPENSIONAMENTI. L’Inps ha chiarito che, sulla base degli orientamenti ministeriali, nei confronti dei giornalisti professionisti continua a trovare applicazione anche dopo il 1° luglio 2022 la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981. Ai giornalisti pubblicisti – ad oggi esclusi dalla possibilità di essere prepensionati – si applicherà l’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 (disciplina prevista per i lavoratori poligrafici). In ogni caso, le istruzioni applicative saranno fornite dall’Inps con una successiva circolare.

CUMULO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI CON REDDITI DA LAVORO. A decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate dall’Inpgi al momento del trasferimento o che saranno liquidate in favore dei giornalisti iscritti all’Inps trova applicazione la disciplina generale prevista nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. Ciò comporta che per i redditi riferiti agli anni 2020 e 2021 continuerà ad applicarsi l’abbattimento per il cumulo, mentre per i redditi definitivi riferiti al 2022 la trattenuta sarà operata soltanto per 6 mesi anziché sull’intero anno. A partire dai redditi del 2023 non trovano più applicazione le limitazioni previste dall’articolo 15 del Regolamento Inpgi e non verrà operata alcuna trattenuta.

CUMULO PENSIONI DI INVALIDITA’. Dal 1° luglio 2022 le pensioni d’invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario secondo la disciplina prevista per l’assegno ordinario di invalidità. Per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare è prevista una trattenuta per incumulabilità, che non opera se il reddito posseduto dal pensionato è inferiore a quattro volte il trattamento minimo annuo (oggi pari a circa 27 mila euro), mentre è pari al 25% dell’importo di pensione se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo e al 50% dell’importo di pensione, se il reddito supera cinque volte il trattamento minimo annuo (circa 34 mila euro). In ogni caso non si applica la trattenuta quando la pensione è liquidata con più di 40 anni di contributi e se l’importo dell’assegno è inferiore al trattamento minimo (oggi circa 6.800 euro). In caso di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia la pensione diventa completamente cumulabile con i redditi da lavoro. La pensione di invalidità è incompatibile con l’attività giornalistica e comporta la revoca della pensione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE. Tutte le domande devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali: sito internet inps.it, accedendo tramite SPID almeno di livello 2, CNS, o CIE; Contact Center; Patronati.

Le prime istruzioni per quanto riguarda riscatti e ricongiunzioni 
Sia le richieste di ricongiunzione ex legge 7 febbraio 1979, n. 29, che quelle di riscatto dei periodi contributivi presentate all’Inpgi1 entro il 30 giugno 2022 e non ancora lavorate, continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l’Inpgi. I relativi oneri – compresi quelli già in corso di pagamento rateale – dal mese di luglio saranno versati all’Inps, secondo le modalità che saranno comunicate dall’Istituto di previdenza sociale. Le richieste di ricongiunzione dei periodi contributivi versati nelle Gestioni sostitutive ed esclusive dell’Ago e quelle di riscatto dei periodi contributivi presentate dai giornalisti dal 1° luglio 2022 saranno definite secondo la normativa generale applicata dal Fpld dell’Inps. La relativa contribuzione sarà accreditata nel Fpld e seguirà i criteri di calcolo generali e non quelli ex Inpgi. Dalla stessa data non è più ammessa la ricongiunzione tra i periodi contributivi versati nella gestione ex Inpgi e quelli versati nel Fpld dell’Inps, atteso l’avvenuto ricongiungimento di fatto nella medesima gestione, seppur con sistemi di calcolo diversi. Per l’accredito dei periodi contributivi figurativi, a decorrere dal 1° luglio 2022, si applica la normativa generale Inps.

PER APPROFONDIRE
Riportiamo in allegato la circolare Inps 92 del 28 luglio 2022. Nella sezione “Documenti” del sito è stata creata un’apposita area “Da Inpgi a Inps – Materiali utili” nella quale sono raccolte le circolari, le Faq realizzate dalla Fnsi e i materiali di interesse per i giornalisti in merito al passaggio all’Inps, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’ex Inpgi.

 Trasferimento Inpgi1 in Inps Faq Fnsi 01ago22

 Circolare Inps 92 del 28lug2022

 Circolare Inps 92 del 28lug2022 Allegato1

 Circolare Inps 92 del 28lug2022 Allegato2

Categorie
PREVIDENZA E SALUTE

Ministeri tagliano stipendi e pensioni giornalisti. Fnsi: ‘Misura iniqua, si intervenga subito’

Il passaggio dei giornalisti dall’Inpgi all’Inps non può comportare alcun aumento della contribuzione previdenziale. Né per gli attivi né per i pensionati. Se le burocrazie ministeriali fingono di non capire, tocca alla politica rimediare ad una situazione di palese illegittimità. La Fnsi ha già interessato della questione i ministeri competenti, chiedendo di rimediare ad un’ingiustizia che sa di abuso. In caso contrario, il ricorso all’autorità giudiziaria sarà inevitabile. La decisione dei ministeri del Lavoro e dell’Economia di dar corso ad una delibera approvata dal cda dell’Inpgi a giugno 2021, prima dell’approvazione della norma che dispone il passaggio dell’Inpgi all’Inps, rischia di creare un corto circuito.

In pratica, a partire da gennaio 2022 e per i prossimi cinque anni, i giornalisti attivi e pensionati dovranno subire un prelievo previdenziale addizionale dell’uno per cento mensile. Il provvedimento era stato adottato dall’Inpgi nell’ambito delle misure di riequilibrio dei conti sollecitate dal governo. Con il passaggio all’Inps tale maggiorazione è diventata inutile, oltre che iniqua, dal momento che dal primo luglio 2022 i giornalisti sono equiparati a tutti gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps.

Per questo l’Inpgi aveva sospeso l’applicazione della delibera, chiedendo ai ministeri di verificare se il contributo straordinario potesse considerarsi superato in ragione del passaggio all’Inps. Il ministero del Lavoro aveva chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato, ma poi ha deciso di dar corso alla delibera senza aspettare la risposta.

Chiarita la forzatura compiuta dalla burocrazia, tocca alla politica intervenire. È quello che la Fnsi ha chiesto ai ministeri, facendo presente che l’applicazione del contributo aggiuntivo dell’uno per cento creerebbe una disparità di trattamento: i giornalisti attivi e pensionati verserebbero all’Inps più di tutti gli altri lavoratori. Senza un provvedimento correttivo, saranno inevitabili i contenziosi. Azioni legali contro lo Stato di cui i solerti dirigenti che hanno ideato questo scempio saranno chiamati a rispondere.

(Fonte: FNSI)

Categorie
PREVIDENZA E SALUTE

Bonus 200 euro ai giornalisti, a chi spetta e come ottenerlo

La circolare del direttore della Fnsi, Tommaso Daquanno, con il commento della norma introdotta dal Decreto Aiuti e le indicazioni pratiche per lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi che, se in possesso dei requisiti, potranno beneficiare della una tantum da erogare nel mese di luglio 2022.

Anche i giornalisti lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi potranno beneficiare – qualora in possesso dei requisiti previsti – della una tantum di 200 euro prevista dal Decreto Aiuti (Decreto legge 50/2022) che verrà erogata nel mese di luglio 2022.

Le modalità per ottenere l’indennità variano in base alla situazione contrattuale dei potenziali beneficiari e l’erogazione è subordinata al verificarsi di specifiche condizioni (come ad esempio una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo di 2.692 euro lordi nel caso dei lavoratori dipendenti).

Per i dipendenti, inoltre, è previsto che il lavoratore consegni al datore di lavoro una autodichiarazione (allegata in calce) nella quale dichiara, fra l’altro, di non essere titolare di un trattamento pensionistico o del reddito di cittadinanza.

Nessuna richiesta per ottenere il beneficio va inoltrata dai “titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria” che abbiano – fra gli altri requisiti previsti – un reddito non superiore per l’anno 2021 a 35mila euro.

Mentre, per quanto riguarda l’erogazione a lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, come la Gestione separata Inpgi, sarà necessario attendere un apposito decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, in corso di emanazione.

I requisiti, il commento della norma, le indicazioni pratiche per ottenere il beneficio sono illustrati nella nota di sintesi redatta dal direttore della Fnsi, Tommaso Daquanno, allegata di seguito.

 Circolare Fnsi – Bonus 200 euro Luglio 2022

 Autocertificazione – Bonus 200 euro Luglio 2022

(Fonte: FNSI)

Categorie
PREVIDENZA E SALUTE

Fondo pensione complementare, eletto nuovo Cda e Collegio Sindaci

Entrano in Consiglio di amministrazione (in ordine alfabetico): Giovanni Dragoni, Alessia Marani, Edmondo Rho, Enrico Romagnoli, Tiziana Stella e Vincenzo Varagona. Sindaci effettivi: Renato Pedullà e Andrea Sbardellati; Sindaco supplente: Giuseppe Chianese.

Concluse le operazioni di voto per il rinnovo della componente giornalistica degli organi amministrativi del Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani.

Al termine delle operazioni di scrutinio, avvenuto con voto elettronico – comunicano gli uffici del Fondo –, il seggio elettorale ha verbalizzato che sono stati eletti, quali componenti del Consiglio di amministrazione (in ordine alfabetico): Dragoni Giovanni, Marani Alessia, Rho Edmondo, Romagnoli Enrico, Stella Tiziana e Varagona Vincenzo.

Eletti quali componenti del Collegio dei Sindaci: Pedullà Renato e Sbardellati Andrea (Sindaci effettivi) e Chianese Giuseppe (Sindaco supplente).

(Fonte: FNSI)

Categorie
PREVIDENZA E SALUTE

Fondo complementare: si vota on line dal 20 al 24 maggio

Fondo previdenza complementare giornalisti: si vota on line, senza interruzioni, dalle 9:00 di venerdì 20 maggio alle 18:00 di martedì 24 maggio. C’è da rinnovare il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. Dà diritto al voto l’iscrizione al Fondo alla data del 31 dicembre 2021.

Per tutta la durata delle votazioni si potrà utilizzare l’indirizzo di posta elettronica supporto-eligo@evoting.it per inoltrare richieste di supporto al voto.

Si ricorda che una volta entrati nel sistema di voto bisognerà innanzitutto richiedere il CERTIFICATO ELETTORALE e poi si potrà accedere alla CABINA ELETTORALE, dove si troverà la scheda con l’elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati alle cariche di amministratore e di sindaco revisore.

Si potranno indicare 4 (quattro) preferenze per il Consiglio di Amministrazione e 1 (una) sola preferenza per il Collegio dei Sindaci.

Sgv sostiene le candidature espresse dalla maggioranza Fnsi: per il cda, Alessia Marani, Edmondo Rho, Enrico Romagnoli e Vincenzo Varagona; per i revisori, Andrea Sbardellati e Francesco Maria Lupi.

Le altre candidature sono: per il cda, Valerio Boni, Giovanni Dragoni, Marco Lo Conte, Tiziana Stella; per i revisori, Giuseppe Chianese e Renato Pedullà.

Procedura voto online a partire dalle 9:00 venerdì 20 maggio su www.fondogiornalisti.it
1. Codice fiscale e data di nascita e mail per ricevere il certificato elettorale
2. poi ricevuto via mail il certificato, inserisci codice fiscale e numero certificato e poi il cellulare
3. successivamente il codice pin che arriva sul cellulare
4. si inserisce il pin e si può votare

Il nostro welfare
https://assostamparegionali.wordpress.com/2022/04/26/fondo-complementare-il-nostro-welfare/

Info
https://www.fondogiornalisti.it/speciale-elezioni/

(Fonte: Sindacato dei giornalisti del Veneto)

Categorie
PREVIDENZA E SALUTE

Inpgi2, prorogato fino al 2024 il programma di welfare con Casagit

Proroga fino al 31 dicembre 2024 per la copertura sanitaria integrativa offerta da Casagit in favore dei 3.200 giornalisti lavoratori autonomi iscritti all’Inpgi che già beneficiano della misura di welfare con rimborso economico del relativo onere a carico dell’Istituto di previdenza. Lo ha stabilito il Comitato amministratore della Gestione separata nella riunione di giovedì 21 aprile 2022.

L’iniziativa – sperimentale e per la durata di un triennio, a far data dal luglio 2019 – era stata avviata con lo scopo di incrementare l’offerta di prestazioni, rispetto alle tipiche tutele previdenziali, in favore degli iscritti alla Gestione separata dell’Istituto, introducendo nuovi strumenti di welfare.

«Lo stanziamento per il finanziamento del programma di assistenza sanitaria integrativa – si legge sul blog InpgiNotizie.it – era pari a 3 milioni di euro annui, per complessivi 9 milioni, ed era idoneo a coprire l’onere della quota di adesione volontaria fissata in 500 euro annui per coloro che avessero deciso di iscriversi alla Casagit. L’iniziativa ha riscosso un alto gradimento da parte dei destinatari, tanto che ad aderire al programma sono stati ben 3.200 giornalisti, rispetto ai 5.394 potenziali beneficiari, che rappresentano il 60 per cento degli aventi diritto».

Tenuto conto che alla data di scadenza del triennio di vigenza del programma non risulta esaurito l’intero stanziamento previsto, e che quindi sono disponibili risorse residue comunque vincolate alle medesime tutele e condizioni per le quali sono state impegnate, il Comitato amministratore ha dunque ritenuto utile continuare ad assicurare il rimborso delle quote di adesione dei colleghi che hanno aderito all’iniziativa varata dall’Inpgi.

Categorie
PREVIDENZA E SALUTE

Ex fissa, deliberato il pagamento della rata 2021

Come previsto dal regolamento in vigore, il Comitato di gestione del Fondo ha stabilito l’erogazione, entro il mese di dicembre, della quota di 3.000 euro relativa all’anno in corso a tutti i giornalisti che sono in attesa di percepire l’indennità.

Anche quest’anno – al pari di quanto avvenuto negli ultimi quattro anni – il Comitato di gestione del Fondo ex fissa ha stabilito l’erogazione, entro il mese di dicembre, del rateo di tremila euro lordi, relativo al 2021, così come previsto dal regolamento in vigore, ai circa 2.400 giornalisti in attesa di percepire l’indennità ex fissa.

Tra Fnsi ed Editori prosegue, inoltre, il confronto per individuare soluzioni condivise che possano accelerare la liquidazione di quanto dovuto ai giornalisti in attesa della prestazione.

Si ricorda, infatti, come confermato in più occasioni dalla magistratura in tutti i gradi di giudizio, che non esiste alcuna responsabilità dell’Inpgi nella gestione del Fondo né alcuna rivendicazione può essere promossa nei confronti della Fnsi, in quanto l’obbligo di alimentare il Fondo è esclusivamente in capo agli Editori. (T.d.)

Fonte: FNSI

Categorie
PREVIDENZA E SALUTE

Inpgi, conclusi i lavori della commissione tecnica per il riequilibro della gestione sostitutiva dell’Ago

Lo scorso 20 ottobre è giunta a termine l’attività della Commissione Tecnica incaricata di approfondire le misure di riforma volte al ripristino della sostenibilità economico-finanziaria della Gestione previdenziale dell’INPGI sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria.

Tale Gestione, come è noto, presenta una situazione di squilibrio economico imputabile, in particolare, al perdurare nel tempo delle condizioni di crisi del settore editoriale e al processo di contrazione del lavoro giornalistico svolto in forma dipendente per effetto delle trasformazioni del mondo dell’informazione e, più in generale, dei modelli organizzativi del tessuto imprenditoriale che prediligono il ricorso al lavoro autonomo.

La Commissione – istituita dall’art. 67, comma 9-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di cui hanno fatto parte i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Dipartimento per l’Editoria presso la stessa Presidenza del Consiglio, del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’Economia e i vertici dell’INPGI – ha avviato i lavori il 7 settembre 2021 concentrandosi, in particolare, nell’analisi di due principali scenari di intervento, valutandone – oltre alle condizioni di fattibilità tecnica – i relativi impatti sui sistemi previdenziali e sulla finanza pubblica.

Il primo scenario è costituito dall’ipotesi di intervento sulla platea degli iscritti alla Gestione previdenziale dell’INPGI, prevedendo l’estensione della competenza assicurativa dell’Istituto anche a tutti i lavoratori occupati presso le aziende operanti nella “filiera” dell’informazione, a prescindere dall’iscrizione all’albo professionale dei giornalisti.

Sulla base di tale ipotesi verrebbero assicurati presso l’INPGI, oltre agli attuali iscritti, quei lavoratori che, a prescindere dalle mansioni svolte, prestano la loro attività presso le imprese editoriali e presso i relativi fornitori di contributi informativi e servizi amministrativi, individuati in base a parametri costituiti dai codici di classificazione ATECO e alle relative attività censite presso il Registro delle imprese.

Le elaborazioni e proiezioni statistico attuariali elaborate al riguardo, basate su una stima di circa 22.000 lavoratori attualmente assicurati presso l’INPS, fanno emergere il ripristino delle condizioni di sostenibilità economico finanziaria della gestione previdenziale nel medio-lungo periodo, anche in presenza di variabili macroeconomiche con un andamento eventualmente peggiore di quello ufficialmente stimato.

La seconda ipotesi presa in esame dalla Commissione ha riguardato, invece, l’eventualità di trasferire all’INPS la funzione previdenziale della Gestione sostitutiva dell’A.G.O. dell’INPGI, prevedendo dei criteri che siano in grado di garantire la tutela delle posizioni giuridiche già maturate dagli iscritti attivi e pensionati.

Lo scenario elaborato, quindi, realizzerebbe un trasferimento di un ramo di attività dall’INPGI all’INPS – comprensivo delle relative risorse strumentali e finanziarie che afferiscono a detto ramo – prevedendo, in via transitoria, un percorso tecnico-amministrativo per la definizione degli aspetti procedurali legati alla transizione delle posizioni previdenziali.

Sono state, al riguardo, approfonditi anche gli aspetti finanziari, che implicherebbero lo stanziamento di apposite risorse a carico del bilancio statale per la copertura dei relativi oneri che l’INPS sosterrebbe a seguito dell’acquisizione della Gestione previdenziale oggetto del trasferimento.

L’INPGI, in tale eventualità, manterrebbe comunque la propria autonomia, continuando a gestire le funzioni di previdenza e assistenza obbligatoria in favore dei colleghi che svolgono la professione in forma autonoma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attualmente assicurate nell’ambito dell’apposita Gestione separata, istituita ai sensi del dlgs n. 103/96.

In merito ai due scenari descritti la Commissione ha redatto una apposita Relazione, corredata da due ipotesi di relative disposizioni normative attuative degli stessi, che sarà sottoposta – unitamente alla corposa e approfondita mole di documentazione esaminata e prodotta – all’attenzione del Governo per le opportune valutazioni.

“Le conclusioni della Commissione dimostrano il grande lavoro che l’Inpgi ha fatto per proporre una soluzione di sistema e tecnicamente percorribile alla propria situazione di crisi strutturale. Una soluzione – ha detto la Presidente Marina Macelloni – per la quale combatteremo fino all’ultimo. Se la politica sceglierà invece la strada del passaggio parziale all’Inps sappiamo che lo farà con un percorso, frutto di un negoziato difficile e non scontato, il più possibile tutelante degli iscritti e di tutte le loro prerogative. Questo era il nostro dovere di amministratori e penso che lo abbiamo assolto nel migliore dei modi. In ogni caso, l’Inpgi continuerà ad esistere e continuerà ad essere, come è sempre stato, un punto di riferimento fondamentale per i giornalisti”.

Fonte: Inpgi